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Massimario delle sentenze del Tribunale di Alessandria: diritto civile

1 - Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, Sentenza del 20/07/2021

Giudice: BIANCO ELISABETTA

FIDEIUSSIONE – INUTILIZZABILITÀ – DISCONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE – GIUDIZIO DI VERIFICAZIONE – FATTISPECIE

L’avvenuto disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione da parte dell’attore obbliga il convenuto che intenda avvalersene a produrre il documento in originale al fine di ottenerne la verificazione (in applicazione dell’enunciato principio, il Tribunale ha dichiarato l’inutilizzabilità della copia della fideiussione e, conseguentemente, la non debenza della somma azionata nella cartella di pagamento in forza di detta fideiussione).

Riferimenti normativi: art. 2719 c.c.; art. 216 c.p.c.

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2 - Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, Sentenza del 23/02/2021

Giudice: CROCI CORRADO

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE DI QUOTE SOCIALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO – Atto introduttivo del giudizio – Nuove allegazioni.

L’allegazione di un profilo di inadempimento contrattuale, diverso e ulteriore rispetto a quello indicato nell’atto introduttivo del giudizio contenente la domanda di risoluzione per inadempimento, è inammissibile se eseguita dopo lo spirare dei termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., vuoi perché domanda nuova, vuoi perché comunque precisazione non più consentita.

Riferimenti normativi: art. 183 comma 6 c.p.c., artt. 1453, 1455 c.c.

EFFETTI DEL LODO ARBITRALE SUL PROCESSO CIVILE – Prova testimoniale – Lodo arbitrale – Effetti ex artt. 337 cod. proc. civ., 2724 n. 1 c.c.

Non costituisce principio di prova scritta ai sensi dell’art. 2724 n. 1 c.c. – ed è pertanto privo di valore di prova piena – il documento che non provenga né dalla parte contro la quale si intende dedurre la prova testimoniale altrimenti non consentita, né dal suo rappresentante (tale non potendosi qualificare un professionista indicato dalla parte); parimenti, non ha efficacia nel procedimento il lodo arbitrale, pronunciato tra soggetti in parte diversi e non vertente sui rapporti pregiudiziali, ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., per via dei suoi limiti soggettivi e oggettivi, e non può essere ritenuto principio di prova scritta, non provenendo dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante.

Riferimenti normativi: art. 337 c.p.c., artt. 1417, 2724 n. 1, 2729 c.c.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE DI QUOTE SOCIALI – SIMULAZIONE DEL CONTRATTO – Prova della simulazione – Rapporti tra il contratto preliminare e il definitivo.

Una clausola di preliminare non ripetuta nel contratto definitivo deve ritenersi da questo superata, salvo che non si dimostri, nei limiti applicabili, la sua natura dissimulata.

Riferimenti normativi: artt. 1351, 1414 c.c.

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3 - Tribunale di Alessandria, Sezione civile, Ordinanza del 16/05/2021

Giudice: DRAGOTTO ANTONELLA

CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN ARBITRI – Improcedibilità della domanda – Azione personale di restituzione – Rilascio dell’immobile.

L’azione diretta ad ottenere la restituzione di un bene sul presupposto del venir meno di un vincolo contrattuale che giustificava il godimento o la detenzione è domanda da qualificarsi come diretta a preservare un diritto personale di godimento, distinguendosi, così, dalla diversa azione di rivendicazione che, prescindendo dall’esistenza di un contratto, poggia sul presupposto della illegittima occupazione dell’immobile.

La natura contrattuale di una simile azione fa sì che essa rientri nel perimetro della clausola compromissoria contenuta nel contratto controverso, sicché la domanda de qua non è conoscibile da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria (in applicazione di tale principio il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare di merito di difetto di giurisdizione del convenuto, riconducendo la domanda alla materia contrattuale).

Riferimenti normativi: art. 808 c.p.c.

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4 - Tribunale di Alessandria, Sezione civile, Sentenza del 05/10/2021

Giudice: BIANCO ELISABETTA

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO – CTU interpretativa – CTU esplorativa.

È inammissibile la richiesta di CTU che abbia ad oggetto l’interpretazione di un contratto, essendo questo compito unicamente demandato al giudice.

È, altresì, inammissibile, poiché esplorativa, la richiesta di CTU contabile laddove l’attore non abbia adempiuto all’onere di allegare e produrre la documentazione indispensabile per procedere allo svolgimento della stessa, essendo precluso al CTU procedere ad una acquisizione officiosa della documentazione predetta.

Riferimenti normativi: art. 194 c.p.c.

CONDANNA AD UN FACERE FUTURO – Obbligo a rendere una prestazione – Accertamento sull’interpretazione del contratto.

La condanna ad un facere futuro è ammissibile quando abbia ad oggetto un obbligo della parte a rendere una prestazione “in senso tecnico”; non è, invece, qualificabile in tali termini, in un contratto di associazione in partecipazione, l’obbligo della parte associante ad approvare il rendiconto, non afferendo ad una attività vincolata, bensì postulando aree di valutazione discrezionali che ne precludono la qualificazione in termini di prestazione “in senso tecnico” (in forza di questo principio il Tribunale ha rigettato, per inammissibilità, la condanna della parte associante richiesta dalla parte associata all’approvazione del rendiconto).

Un domanda di condanna futura, seppur inammissibile, può tuttavia consentire all’autorità decidente di pronunciarsi sull’interpretazione del contratto controverso al fine di guidarne l’esecuzione per il momento in cui le obbligazioni divenissero attuali (in applicazione di tale principio il Tribunale, pur avendo rigettato per inammissibilità la domanda di condanna all’approvazione del rendiconto, ha tuttavia proceduto alla identificazione delle voci – computo degli interessi di dilazione e risarcimento del danno relativi al rapporto tra l’associante e un terzo – rilevanti ai fini della corretta determinazione del rendiconto).

Riferimenti normativi: art. 1362 c.c.

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5 - Tribunale di Alessandria, Sezione Civile – Gruppo 1, Decreto del 05/10/2021

Presidente: DRAGOTTO ANTONELLA. Relatore: DEMONTIS STEFANO.

PRIVILEGIO – ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI – Riconoscimento del privilegio – Presupposti – Accordi interni – Ripartizione degli utili.

In tema di riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis comma 1 n. 2 c.c. ai crediti derivanti dall’attività professionale svolta in forma associata, il privilegio sussiste se gli accordi interni tra i membri dell’associazione stabiliscono che il compenso per un determinato rapporto professionale spetti, detratte le spese necessarie alla vita dell’associazione, al professionista concretamente individuabile che abbia svolto in via esclusiva o prevalente la prestazione, ovverosia se è prevista una ripartizione degli utili in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascun associato e non, invece, una distribuzione degli stessi in misura fissa sulla base delle quote di partecipazione di ciascuno all’associazione medesima.

Riferimenti normativi: art. 2751 bis comma 1 n. 2 c.c.

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6 - Tribunale di Alessandria, Sezione civile, Ordinanza del 21/10/2021

Giudice: BONCI MARCO

GIUDIZIO DI DIVISIONE – CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA ISCRITTA SU IMMOBILE INDIVISO.

L’ipoteca iscritta contro il comune dante causa dei condividenti, allorché la comunione non era ancora in essere, non può essere pregiudicata, mediante cancellazione, ad esito del procedimento di divisione c.d. endo-esecutiva (ovvero nell’ambito del giudizio incidentale di cognizione che si apra nell’ambito di un processo di esecuzione forzata), e ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2825 comma 3 c.c.

Riferimenti normativi: art. 2825 c.c.

GIUDIZIO DI DIVISIONE – INTERVENTO DEL CREDITORE IPOTECARIO – REALIZZAZIONE COATTIVA DEL CREDITO.

L’intervento dei creditori iscritti e degli aventi causa da un partecipante nel procedimento di divisione non permette loro di perseguire, nell’ambito di tale procedimento, la realizzazione coattiva del loro credito, essendo diretta a consentire loro soltanto di vigilare sul corretto svolgimento del processo divisionale.

Riferimenti normativi: art. 1113 c.c.

GIUDIZIO DI DIVISIONE – REVOCA DELL’ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE DELL’IMMOBILE.

Fintantoché non sia stato pronunciato il decreto di trasferimento, l’ordinanza di aggiudicazione dell’immobile disposta contra legem può essere revocata (nel caso di specie il giudice, rilevato che l’ordinanza di aggiudicazione disponeva la cancellazione dell’ipoteca che, ai sensi dell’art. 2825 comma 3 c.c., non poteva essere cancellata, ha revocato tale aggiudicazione non essendo ancora intervenuto il decreto di trasferimento).

Riferimenti normativi: art. 2825 c.c., art. 487 c.p.c.

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Ultima modifica 27 Giugno 2022