Logo UPO, Università del Piemonte Orientale
Cambia lingua
Main content

Massimario delle sentenze del Tribunale di Alessandria: diritto penale

1 - Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 26/11/2021

Giudice Monocratico: NICOLAI GIULIA. P.M. (Conf.)

GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI – REATI DI PERICOLO – SUSSISTENZA DEL REATO – NON PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO

Non è punibile per particolare tenuità del fatto colui che si rende responsabile del reato di conservazione illecita di rifiuti, qualora l’entità degli stessi risulti non particolarmente rilevante, la condotta non autorizzata occasionale e circoscritta ad un arco temporale limitato e le modalità di conservazione dei rifiuti siano tali da confermare l’esiguità del pericolo cagionato (fattispecie in cui il Tribunale ha assolto dal reato di gestione non autorizzata di rifiuti per essere il fatto non punibile per particolare tenuità l’imputata i cui conferimenti precedenti all’anno d’imputazione erano sempre stati regolari, che si era immediatamente attivata per lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti in sede di accertamento, rifiuti peraltro ordinatamente raggruppati, conservati in un locale chiuso e sigillati in maniera tale da escluderne sversamenti).

Riferimenti normativi: artt. 256 commi 1 lettera a) e 2 D.Lgs. n. 152/2006, art. 185 bis D.Lgs. n. 152/2006, artt. 530 c.p.p., art. 131 bis c.p.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

2 - Tribunale di Alessandria, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Sentenza del 04/11/2021

Giudice dell’udienza preliminare: TIRONE ALDO. P.M. (Conf.) 

REATI DI BANCAROTTA – RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI AMMINISTRATORI –  REATI OMISSIVI – AMMINISTRATORE FORMALE E AMMINISTRATORE DI FATTO – ELEMENTO SOGGETTIVO - FATTISPECIE

L’amministratore formale di una società risponde, quanto meno a titolo di dolo eventuale, delle condotte materialmente poste in essere dall’amministratore di fatto, perché, omettendo qualsivoglia sorveglianza, accetta il rischio che si possano verificare gli eventi che ha il dovere e il potere di impedire (in applicazione di tale principio, il Giudice ha ritenuto penalmente responsabile l’amministratore formale di una società per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, in concorso con l’amministratore di fatto, esecutore materiale delle condotte criminose, in quanto aveva omesso qualsiasi sorveglianza, non impedendo così l’evento criminoso).

Riferimenti normativi: art. 40 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 2214 c.c., art. 2476 c.c., art. 216 comma 1 n. 1 e n. 2 L.F., art. 223 comma 1 L.F.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

3 - Tribunale di Alessandria, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Sentenza del 07/10/2021

Giudice dell’udienza preliminare: TIRONE ALDO. P.M. (Parz. Conf.) 

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – FURTO - FURTO CON STRAPPO – DIFFERENZE CON LA RAPINA – FATTISPECIE

Sussiste il delitto di furto con strappo e non quello di rapina qualora la violenza sia adoperata direttamente sulla cosa e solo indirettamente sulla persona del soggetto passivo, per vincere la normale relazione fisica che collega la cosa al possessore, e  l’effetto fisico della violenza alla persona costituisca un evento puramente riflesso e involontario (In applicazione dell’enunciato principio, il Tribunale ha dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 624 bis comma 2 c.p. l’imputato che, approfittando dell’apertura del cancello di sbarramento della casa di reclusione presso cui era detenuto, strappava le chiavi delle celle della sezione di mano alla persona offesa procurandogli una lesione lieve, allo scopo di aggredire un altro detenuto rinchiuso in una diversa sezione).

Riferimenti normativi: art. 624 bis c.p., art. 628 c.p.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

4 - Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza n. 1240 del 15/07/2021

Giudice Monocratico: BIASCI GIANLUIGI. P.M. (Conf.)

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI – BODY SHAMING – VESSAZIONI PSICOLOGICHE – REATO DI CUI ALL’ARTICOLO 572 C.P. – FATTISPECIE – SUSSISTENZA 

Il delitto di cui all’art. 572 c.p. si caratterizza per la reiterazione nel tempo – all’interno, o in ragione, di un rapporto di convivenza almeno temporaneamente stabile – di comportamenti vessatori che, considerati singolarmente, ben potrebbero anche non essere punibili e che, invece, acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro ripetizione: la condotta tipica, in questo senso, consiste in una pluralità di atti reiterati e frequenti, lesivi dell’altrui integrità fisica, della libertà o del decoro  o, comunque, degradanti fisicamente o moralmente; sotto tale profilo, rilevano dunque anche le espressioni verbali che cagionino alla persona offesa vere e proprie sofferenze morali (In applicazione dell’enunciato principio, il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’articolo 572 c.p. in presenza di una serie di condotte atte a umiliare costantemente la vittima – convivente all’epoca dei fatti con l’imputato – le quali si estrinsecavano per lo più nell’ingiuriare costei, nell’apostrofarla con epiteti offensivi e nell’imporle diete dimagranti, c.d. body shaming, al punto da farla cadere in uno stato di depressione reattiva).

Riferimenti normativi: art. 572 c.p.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

5 - Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 02/02/2021

Giudice Monocratico: CASTAGNA LISA. P.M. (Conf.)

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO – CONTRIBUTO RILEVANTE – CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA – Fattispecie.

Integra condotta rilevante ai sensi dell’art. 110 c.p., con esclusione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p., il comportamento del soggetto che, pur non partecipando materialmente all’azione, garantisce, con la sua presenza, il sorgere o il rafforzamento dell’intento criminoso (fattispecie nella quale il Giudice ritiene sussistente la responsabilità dell’imputato presente nel luogo dell’aggressione della persona offesa, cui non ha partecipato, a prescindere dalla prova del suo ruolo di effettivo ostacolo alla fuga della vittima).

Riferimenti normativi: artt. 110, 114, 582, 585 c.p.

INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI – RICERCA DELLA PROVA PER FATTO DIVERSO DA QUELLO PER CUI È DISPOSTA L’INTERCETTAZIONE – COLLEGAMENTO TRA REATI – UTILIZZABILITÀ.

Non possono essere utilizzate, ai fini della prova di un reato diverso da quello per cui il provvedimento autorizzativo è disposto, le intercettazioni che abbiano determinato l’emergere di nuovi fatti di reato non collegati a quelli originariamente oggetto di intercettazione da rapporto di connessione ex art. 12 c.p.p. (fattispecie nella quale il Tribunale ribadisce l’orientamento di legittimità che esclude potersi attribuire rilievo determinante alla unicità di R.G.N.R.).

Riferimenti normativi: artt. 12, 266, 270, 371 comma 2 lett. b) c.p.p.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

6 - Tribunale di Alessandria, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Sentenza del 28/07/2021

Giudice dell’udienza preliminare: ANDREA PERELLI. P.M. (Conf.)

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE – MALTRATTAMENTI – MALTRATTAMENTI A SCUOLA – REATO ABITUALE – Aggravante della minorata difesa – Aggravante dell’aver commesso il fatto in danno di un minore – Fattispecie.

Il delitto di cui all’art. 572 c.p. è reato abituale che richiede la commissione di una serie di condotte, attive od omissive, singolarmente considerate anche prive di rilevanza penale, le quali assumono siffatta rilevanza in ragione della loro reiterazione, che ben può essere intervallata nel tempo, e che devono essere tali da determinare una situazione di sofferenza psichica e fisica nella persona offesa (fattispecie in cui il Tribunale ha dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 572 c.p., aggravato ex art. 61 nn. 5, 11-quinquies c.p., l’insegnante di una scuola elementare che aveva – con le sue condotte anche violente – creato un ambiente maltrattante nei confronti di un minore, affetto da una forma di autismo di terzo grado, deficit cognitivi e difficoltà motorie).

Riferimenti normativi: artt. 61 nn. 5), 11-quinquies) c.p., art. 572 c.p.

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE – MALTRATTAMENTI – MALTRATTAMENTI A SCUOLA – REATO ABITUALE – Aggravante della minorata difesa – Aggravante dell’aver commesso il fatto in danno di un minore – Dolo generico.

Per la configurabilità del reato di maltrattamenti l’art. 572 c.p. richiede il dolo generico, consistente nella rappresentazione e volizione di infliggere alla persona offesa una serie di sofferenze mediante la reiterazione di condotte; ne consegue che l’agente non deve aver programmato ab origine la serie di condotte maltrattanti (a differenza – quindi – di quanto avviene per la continuazione tra reati), ma deve rappresentarsi che la nuova condotta, unita a quelle precedentemente tenute, sia idonea a creare il clima svilente proprio del reato de quo.

Riferimenti normativi: artt. 61 nn. 5), 11-quinquies) c.p., art. 572 c.p.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

7 - Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 28/09/2021

Giudice Monocratico: TOSETTI MARTINA P.M. (Conf.)

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE – Sussistenza.

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 337 c.p., integra il reato la fuga a piedi e l’attraversamento di binari ferroviari, poiché costituisce condotta tale da indurre i pubblici ufficiali a percepire una reale e concreta situazione di pericolo per la propria incolumità, sì da ostacolarne l’esercizio della funzione.

Riferimenti normativi: art. 337 c.p.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE – Sussistenza.

Ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce in un mero atteggiamento di resistenza passiva (nella fattispecie, l’autore del reato, prima di darsi alla fuga, aveva esplicato violenza verso l’auto del pubblico ufficiale e, in seguito, aveva adottato comportamenti chiaramente intimidatori, avvalendosi di un oggetto atto ad offendere).

Riferimenti normativi: art. 337 c.p.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

8 - Tribunale di Alessandria, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Sentenza del 08/09/2021

Giudice dell’udienza preliminare: PERELLI ANDREA. P.M. (Diff.)

DELITTI CONTRO L’ONORE – REATO DI DIFFAMAZIONE – CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DELLA PROVOCAZIONE – Aggravante dell’offesa recata con il mezzo della pubblicità – Fattispecie.

Sussiste la causa di non punibilità della provocazione qualora l’offesa all’altrui reputazione sia stata commessa in conseguenza di una condotta avulsa dalle regole del vivere civile, qualificabile alla stregua del “fatto ingiusto” di cui all’art. 599 comma 2 c.p. (in applicazione dell’enunciato principio, il Tribunale ha assolto dal reato di diffamazione aggravata l’imputato che aveva reagito ad una provocazione del querelante – seppur in modo astrattamente lesivo del decoro e dell’onore di costui – il quale aveva diffuso sulla pagina Facebook ufficiale di una nota Onlus notizie vecchie e parziali, idonee a ledere gravemente il buon nome dell’imputato).

Riferimenti normativi: art. 595 comma 3 c.p., art. 599 comma 2 c.p.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

9 - Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 07/09/2021

Giudice Monocratico: CASTAGNA LISA. P.M. (Diff.) 

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA FEDE – DELLA FALSITÀ IN ATTI – REATO DI FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO – Contraffazione – Falso grossolano – Inidoneità dell’azione – Fattispecie.

Il falso è grossolano quando è macroscopicamente rilevabile da chiunque e non è idoneo a trarre in inganno in ordine alla sua genuinità, in quanto immediatamente riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza, a prescindere da particolari cognizioni e competenze specifiche, integrando quindi gli estremi del reato impossibile (nel caso di specie, il Tribunale ha assolto l’imputato che aveva contraffatto la sua patente di guida, manomettendo i numeri relativi alla data di scadenza attraverso l’apposizione di un adesivo ricalcato poi a penna; ha disposto, quindi, la confisca del documento poiché l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 49 comma 2 c.p. non esclude la materialità del delitto).  

Riferimenti normativi: art. 49 comma 2, artt. 477-482 c.p.

DELLA FALSITÀ IN ATTI – REATO DI USO DI ATTO FALSO – Falsità – Contraffazione – Clausola di riserva ex art. 489 c.p.  

In virtù della clausola di riserva di cui all’art. 489 c.p., il reato di uso di atto falso non può concorrere con quello di contraffazione, quando le due condotte siano state realizzate dalla stessa persona (in applicazione dell’enunciato principio, il Tribunale ha escluso potersi qualificare la condotta dell’imputato alla stregua di uso di atto falso ex art. 489 c.p., ritenendo verosimile che fosse stato proprio costui a manomettere i numeri relativi alla data di scadenza della propria patente di guida, poi esibita ai militari).

Riferimenti normativi: artt. 477-482 e 489 c.p.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

10 - Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 12/11/2021

Giudice Monocratico: NICOLAI GIULIA. P.M. (Conf.)

ILLEGITTIMA DETENZIONE DI ARMI – FATTISPECIE.

La detenzione di un piccolo cannone artigianale a colpo singolo, escluso dal novero delle armi comuni da sparo a mente dell’art. 2 della l. n. 110/1975 lett. h) e soggetto alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un’energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joul secondo l’art. 11, comma 3 bis, della l. n. 526/1999, è legittima anche in assenza di denuncia effettuata all’autorità di pubblica sicurezza e non integra, quindi, il reato di cui all’art. 2, in relazione all’art. 7, della l. n. 895/1967 (in applicazione di tale principio, il Tribunale ha assolto l’imputata perché il fatto non sussiste, in quanto costei deteneva presso la propria abitazione un cannoncino ad avancarica a colpo singolo, peraltro non funzionante, non denunciato alla competente autorità).

Riferimenti normativi: artt. 2, 7 della l. n. 895/1967, art. 2 della l. n. 110/1975 lett. h); art. 11 della l. n. 526/1999, art. 8 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 12/11/2021

Giudice Monocratico: NICOLAI GIULIA. P.M. (Parz. Conf.)

ILLEGITTIMA DETENZIONI DI ARMI – DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI – FATTISPECIE.

Non integra il reato di cui all’art. 2 della l. n. 110/1975, bensì la diversa fattispecie di cui all’art. 697 c.p., la detenzione di una pistola che si configuri come prodotto originale di epoca antecedente al 1890 e che non rientri, quindi, nel novero delle armi comuni da sparo, essendo la stessa soggetta ad obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 38 del T.U.P.S. (il Tribunale, in applicazione di tale principio, ha riqualificato la fattispecie contestata all’imputata nel reato di cui all’art. 697 c.p. e ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione).

Riferimenti normativi: art. 2 della l. n. 110/1967; art. 697 c.p.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

11 - Tribunale di Alessandria, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Sentenza del 10/06/2021

Giudice dell’udienza preliminare: TIRONE ALDO. P.M. (Diff.) 

DELLE SOCIETÀ – REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA – Amministratore di società – Distrazione – Sussistenza del reato – Non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Non è punibile per particolare tenuità del fatto l’amministratore unico di una società che stipuli un contratto di affitto di ramo d’azienda con la moglie, amministratrice nonché socia accomandataria di altra società, poi fallita, e non provveda in seguito al pagamento di alcun canone di locazione né al deposito della cauzione infruttifera fino alla data della dichiarazione di fallimento di quest’ultima, qualora si dimostri che detta società produceva perdite da anni, che il suo valore di mercato era inferiore rispetto ai canoni pattuiti e che l’imputato ha infine provveduto al pagamento dei canoni arretrati e della cauzione.

Riferimenti normativi: art. 110 c.p., art. 216 prima parte n. 1, 222 e 223 primo comma e secondo comma n. 2, 219 cpv. n. 1 r.d. n. 267/1942.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

12 - Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza n. 1315 del 07/09/2021

Giudice Monocratico: CASTAGNA LISA P.M. (Conf.)

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – FALSITÀ PERSONALE – FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A UN PUBBLICO UFFICIALE SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI PROPRIE O DI ALTRI – Ritrattazione – Applicabilità – Questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.

Le differenze di disciplina in punto di applicazione della ritrattazione, esistenti tra le fattispecie di false dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale di cui agli artt. 495 e 496 c.p. e quelle rese – invece – nel corso di un procedimento penale al PM, al difensore e all’autorità giudiziaria, di cui agli artt. 371-bis, 371-ter e 372 c.p., non integrano un’illegittima disparità di trattamento ex art. 3 Cost., poiché dipendono sia dalla funzione che dette dichiarazioni rivestono all’interno del procedimento che dal momento in cui sono rese, rispondendo nel primo caso al primario interesse della PG di raccogliere informazioni veritiere sì da dare avvio alle indagini in modo genuino e puntuale ed evitando con ciò che l’atto genetico del procedimento penale sia viziato da dichiarazioni reticenti o menzognere (in applicazione dell’enunciato principio, il Tribunale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 496 c.p., sollevata dalla difesa dell’imputato per violazione dell’art. 3 Cost.).

Riferimenti normativi: art. 376 c.p., artt. 495 e 496 c.p.

CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA – CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA – CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA – RIFIUTO D’INDICAZIONI SULLA PROPRIA IDENTITÀ PERSONALE – Perfezionamento del reato con la semplice condotta omissiva – Ratio della norma incriminatrice.

Il reato di cui all’art. 651 c.p. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità al pubblico ufficiale, senza la necessità che le stesse vengano fornite correttamente in un secondo momento, poiché lo scopo della norma consiste nell’evitare che sia intralciata l’attività della P.A. di identificazione della persona le cui generalità siano richieste dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Riferimenti normativi: art. 651 c.p.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE – RICETTAZIONE – Cose che conservano segni esteriori di un legittimo possesso altrui – Assegni, carte di credito o carte PostePay.

Lo smarrimento di cose, come assegni, carte di credito o carte PostePay, che conservano chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, non implica il venir meno della relazione materiale tra le stesse e il loro titolare, con la conseguenza che chi se ne impossessa, senza provvedere alla restituzione, commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di cui all’art. 648 c.p. da parte dei successivi possessori.

Riferimenti normativi: art. 648 c.p.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

13 - Tribunale di Alessandria, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Sentenza del 03/11/2021

Giudice dell’udienza preliminare: PERELLI ANDREA. P.M. (Conf.) 

DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI – Sussistenza del reato – Fattispecie.

Sussiste il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti qualora la quantità di sostanza rinvenuta, superiore ai limiti massimi indicati nel decreto del Ministero della Salute, la sua qualità e purezza, le modalità di presentazione e occultamento, le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento, nonché i precedenti penali specifici dell’imputato facciano ritenere che costui gestisca una florida attività di spaccio di stupefacenti (nel caso di specie il Tribunale ha escluso che lo stupefacente sequestrato dagli operanti fosse destinato a esclusivo uso personale dell’imputato alla luce dei suddetti indicatori e della mancata disponibilità, al momento dei fatti, di una provvista di denaro sufficiente a garantire l’acquisto di una così ingente quantità di stupefacente, e ha, pertanto, ritenuto che egli traesse detta disponibilità proprio dall’attività di rivendita).

Riferimenti normativi: art. 73 comma 4 D.P.R. n. 309/1990, art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

14 - Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 21/09/2021

Giudice Monocratico: TOSETTI MARTINA. P.M. (Conf.) 

REATI CONTRO LA PERSONA – OMICIDIO COLPOSO – OMICIDIO STRADALE – COLPA – CONCORSO DI CAUSE – Fattispecie.

Il conducente di un veicolo risponde penalmente, in caso di investimento di un pedone, anche quando risulti accertato un comportamento colposo di quest’ultimo, qualora detto comportamento non si configuri, per i suoi caratteri, come una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento (in applicazione di tale principio, il giudice ha ritenuto non esente da responsabilità penale per il reato di cui all’art. 589 bis, comma 1, c.p. – concludendo, però, per l’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, c.p. – il conducente di un veicolo che, circolando a velocità non commisurata alle situazioni ambientali, cagionava la morte di un pedone presente sulla carreggiata, sebbene lo stesso con la sua condotta colposa – consistente nello scendere dal proprio veicolo fermo sulla carreggiata, in orario notturno, senza indossare giubbotto o bretelle retro riflettenti – avesse contribuito a determinare l’evento).

Riferimenti normativi: art. 589 bis, commi 1 e 7, c.p., art. 41, comma 1, c.p.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

15 - Tribunale di Alessandria, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Sentenza del 22/07/2021

Giudice dell’udienza preliminare: TIRONE ALDO. P.M. (Conf.)

REATI DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – REATO CONTINUATO – ELEMENTO SOGGETTIVO – FATTISPECIE.

È responsabile del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, colui che si è avvalso, nella dichiarazione annuale relativa alle proprie imposte sui redditi, di fatture per operazioni inesistenti – regolarmente registrate in contabilità – per provocare un abbattimento illecito del proprio reddito, con il conseguente risparmio fiscale (fattispecie in cui il Tribunale dichiarava la responsabilità penale dell’imputato che pur aveva affermato che tali fatture erano state create a sua insaputa dal di lui contabile, posto che i benefici fiscali ottenuti erano enormi e, dunque, tali da non poter passare inosservati, oltreché per il fatto che la condotta non lealmente collaborativa dell’imputato, dinnanzi alla polizia giudiziaria, non deponeva in favore della sua buona fede).

Riferimenti normativi: art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

16 - Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 30/11/2021

Giudice Monocratico: CASTAGNA LISA. P.M. (Conf.)

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – RAPINA IMPROPRIA – Fattispecie.

Integra il delitto di rapina impropria e non l’ipotesi di furto con strappo la condotta di chi, successivamente alla sottrazione della res e in un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione, agisca con violenza o minaccia al fine di impedire al derubato di tornare nel possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità (in applicazione dell’enunciato principio, il Tribunale ha rigettato la richiesta della difesa di riqualificare il delitto in contestazione in furto semplice o con strappo in quanto l’imputato, successivamente alla sottrazione del telefono cellulare alla persona offesa, aveva posto in essere condotte violente e minacciose finalizzate ad assicurarsene il possesso).

Riferimenti normativi: art. 628 comma 2 c.p.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – RAPINA PROPRIA – Prova – Fattispecie.

È esclusa la configurabilità del delitto di rapina propria qualora non sia stata raggiunta la prova che l’impossessamento della res da parte dell’imputato fu realizzato con violenza o minaccia (in applicazione di tale principio, il Tribunale non ha ritenuto responsabile del delitto di rapina propria l’imputato, posto che i testimoni oculari avevano riferito di aver già visto costui in possesso del telefono, nulla potendo dire però circa le modalità della sua apprensione). 

Riferimenti normativi: art. 628 comma 1 c.p.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – ESTORSIONE – FATTISPECIE.

La condotta di chi, successivamente alla sottrazione di un bene, richiede il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per la restituzione di quanto sottratto, influendo sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, integra di per sé minaccia rilevante ex art. 629 c.p. (in applicazione di tale principio, il Tribunale ha qualificato come tentativo di estorsione l’illecita richiesta di denaro formulata dall’imputato ad un terzo, posto che la stessa era stata accompagnata nell’immediatezza da una minaccia idonea a influire sulla libertà di autodeterminazione di costui).

Riferimenti normativi: art. 629 c.p.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

17 - Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 21/12/2021

Giudice Monocratico: TOSETTI MARTINA. P.M. (Conf.)

PROVE – MEZZI DI PROVA – RICOGNIZIONE – RICOGNIZIONE DI PERSONE – ATTI PRELIMINARI – Forza probatoria dell’individuazione fotografica avvenuta durante le indagini preliminari.

L’individuazione fotografica, compiuta nel corso delle indagini preliminari, è ex se sufficiente ad attribuire, in termini di certezza processuale, determinati fatti all’imputato: essa costituisce, infatti, una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e ha valore di dichiarazione confermativa, anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché, attraverso l’acquisizione di album fotografici, il giudicante sia posto in grado di apprezzare compiutamente l’affidabilità del risultato probatorio.

Riferimenti normativi: art. 213 c.p.p.

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – Aggravante della destrezza – Fattispecie.

La circostanza aggravante del furto di cui all’art. 625 n. 4 c.p. è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (in applicazione di questo principio, il Tribunale ha concluso per la responsabilità penale dell’imputata in ordine al reato di furto in abitazione aggravato dall’uso del mezzo fraudolento a lei ascritto, avendo costei – fingendosi una postina – addotto inesistenti verifiche per ottenere la consegna di denaro da parte della persona offesa sì da impadronirsene).

Riferimenti normativi: art. 624 bis, 625 n. 4 c.p.

DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO – ATTENUANTI GENERICHE – Manifesta mancanza di interesse e di qualsivoglia segno di resipiscenza dell’imputato.

La manifesta mancanza di interesse da parte dell’imputato per le vicende processuali in cui è coinvolto e l’assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza sono – unitamente ai precedenti penali specifici di costui – elementi definitivamente ostativi della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p.

Riferimenti normativi: art. 62 bis c.p.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

18 - Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza del 09/11/2021

Giudice Monocratico: CASTAGNA LISA. P.M. (Conf.)

CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE – TRATTAMENTO SANZIONATORIO – RECIDIVA.

L’aumento di pena per la recidiva è giustificato qualora le concrete modalità dell’azione, posta in essere reiteratamente, a breve distanza di tempo da una precedente condanna e a seguito dell’applicazione di una misura cautelare, manifestino la perdurante indole criminale dell’imputato e che le precedenti condanne non hanno sortito alcun effetto deterrente.

  • Riferimenti normativi: art. 75 comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; art. 99 comma 4 c.p.

CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE – REATO CONTINUATO – RECIDIVA

Sussiste il vincolo della continuazione e si giustifica l’aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave ai sensi dell’art. 81, comma 4 c.p., che opera anche quando il giudice consideri la recidiva ex art. 99, comma 4 c.p. equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, quando la distanza cronologica tra i reati ascritti all’imputato, consumati nel medesimo contesto spaziale e temporale, il movente degli stessi e l’omogeneità delle condotte lascino desumere che i fatti per cui si procede sono stati oggetto di un identico disegno criminoso.

  • Riferimenti normativi: art. 75 comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; art. 81 comma 4 c.p.; art. 99 comma 4 c.p.; art. 99 comma 6 c.p.

CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE – REATO CONTINUATO – RECIDIVA – Compatibilità.

In tema di recidiva, lo sbarramento quantitativo previsto dall’art. 99 ultimo comma c.p. – secondo il quale «l’aumento della pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo» – resta sganciato dall’aumento minimo di un terzo di cui all’art. 81 comma 4 c.p., collegandosi il limite dell’art. 99 ultimo comma c.p. allo status di recidiva dell’imputato, mentre l’art. 81 comma 4 c.p. si riferisce all’aumento di pena per i delitti commessi in continuazione dal recidivo.

  • Riferimenti normativi: art. 75 comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; art. 81 comma 4 c.p.; art. 99 comma 4 c.p.; art. 99 comma 6 c.p.

Scarica la sentenza in formato PDF 

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

19 - Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza n. 1080 del 23/06/2021

Presidente: GUASCHINO MARIA TERESA. Estensore: BIASCI GIANLUIGI. P.M. (Conf.)

REATI SOCIETARI – REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO – BANCAROTTA – BANCAROTTA SEMPLICE – CONCORSO DI PERSONE – ELEMENTO SOGGETTIVO – Colpa grave – Fattispecie.

Sussiste il reato di bancarotta semplice, anche con riferimento all’art. 224 della Legge Fallimentare, qualora i soci che siano altresì amministratori di una società abbiano con colpa grave concorso a cagionarne o ad aggravarne il dissesto con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto integrato il reato di cui agli artt. 217 comma 1 n. 4 e 224 n. 1 e n. 2 della Legge Fallimentare, in riferimento agli artt. 2246 e 2247 c.c., dal momento che la società – i cui soci e amministratori erano soltanto l’imputata e il suo coniuge – versava in una situazione di crisi oggettiva e certa, sì che la scelta di provvedere ugualmente tanto alla distribuzione degli utili ai soci, attingendo alla riserva straordinaria della società, quanto alla liquidazione dei compensi in favore degli amministratori, non poteva ritenersi sintomatica di diligenza nella gestione dell’attività da parte del Consiglio di Amministrazione, configurando, al contrario, manifesta espressione di colpa grave).

  • Riferimenti normativi: artt. 110, 113 c.p., artt. 217 comma 1 n. 4, 224 n. 1 e n. 2 del Regio Decreto n. 267/1942, artt. 2446, 2447 c.c.

REATI SOCIETARI – REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO – BANCAROTTA – BANCAROTTA SEMPLICE – CONCORSO DI PERSONE – Condotta.

In tema di bancarotta, la convocazione dell’assemblea dei soci ex art. 2447 c.c., in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di oltre un terzo, rientra tra gli «obblighi imposti dalla legge» la cui inosservanza può dar luogo a responsabilità penale dell’amministratore ai sensi dell’art. 224 comma 1 n. 2 della Legge Fallimentare laddove costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento.

  • Riferimenti normativi: artt. 110, 113 c.p., art. 224 comma 1 n. 2 del Regio Decreto n. 267/1942, art. 2447 c.c.

REATI SOCIETARI – REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO – BANCAROTTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE – INFEDELTÀ PATRIMONIALE – CONFLITTO DI INTERESSE – CONCORSO DI PERSONE.

La deliberata mancata riscossione di un credito vantato dalla società nei confronti di un amministratore integra il reato di cui agli artt. 223, comma 2, n. 1, Legge Fallimentare – in riferimento all’art. 2634 c.c. – poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali, ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell’attivo patrimoniale (in applicazione di questo principio, il Tribunale ha ritenuto integrato il reato contestato all’imputata, socia e componente del consiglio di amministrazione, che, agendo in una situazione di oggettivo insanabile conflitto di interesse, non aveva deliberatamente provveduto alla riscossione di un credito che la società vantava nei confronti della stessa quale persona fisica).

  • Riferimenti normativi: art. 110 c.c., artt. 216 comma 1, 223 comma 2 n. 1 del Regio Decreto n. 267/1942, art. 2634 c.c.

REATI SOCIETARI – REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO – BANCAROTTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA IMPROPRIA – DISTINZIONE TRA BANCAROTTA FRAUDOLENTA IMPROPRIA E BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE – CONCORSO DI REATI.

È possibile il concorso materiale tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e quello di bancarotta impropria, trattandosi di reati che interessano ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia poi effettivamente intervenuto; il secondo concerne condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.

  • Riferimenti normativi: artt. 216, 223 del Regio Decreto n. 267/1942

REATI SOCIETARI – REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO – BANCAROTTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA PREFERENZIALE – CREDITORI.

Il reato di bancarotta preferenziale sussiste, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, quando, in una situazione di evidente dissesto, la società abbia favorito un creditore chirografario in danno degli altri muniti anche di privilegio.

  • Riferimenti normativi: artt. 216 comma 3, 223 comma 1 del Regio Decreto n. 267/1942

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ – FALSITÀ – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI – REATI SOCIETARI – REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO – BANCAROTTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA IMPROPRIA DA FALSO IN BILANCIO.

L’omessa indicazione, all’interno del bilancio d’esercizio, della sussistenza della contestazione integrale di un credito – la cui esatta appostazione e svalutazione determinerebbe l’azzeramento del capitale sociale, importando una variazione rilevante della situazione economica e  patrimoniale della società e la cui segnalazione da parte degli amministratori è, quindi, imposta dalla legge – è condotta ascrivibile nell’alveo tipologico delineato dall’art. 2621 c.c., reato presupposto espressamente richiamato dall’art. 223 Legge Fallimentare, essendo concretamente idonea ad indurre altri in errore.

  • Riferimenti normativi: art. 110 c.p., art. 223 comma 1 n. 2 del Regio Decreto n. 267/1942, art. 2621 c.c.
  • comma 4 c.p.; art. 99 comma 4 c.p.; art. 99 comma 6 c.p.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

20 - Corte di Assise di Alessandria, Sentenza del 07/07/2020

Presidente: GUASCHINO MARIA TERESA. Estensore: PERELLI ANDREA. P.M. (Conf.) 

REATI CONTRO LA PERSONA – SEQUESTRO DI PERSONA – OMICIDIO DOLOSO – DOLO EVENTUALE – Fattispecie.

Risponde del delitto di omicidio volontario, sorretto, quantomeno, dal dolo eventuale, l’imputato che si è confrontato con la specifica categoria di evento verificatasi nella fattispecie concreta e ha aderito psicologicamente ad essa (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l’autore del sequestro di una persona anziana e vestita in modo non adeguato, lasciata legata per un giorno e mezzo in pieno inverno, con temperature prossime agli 0° C, all’interno di un’abitazione priva di riscaldamento, si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nel caso concreto – ossia la morte della sequestrata per assideramento – ed abbia aderito psicologicamente ad essa, dovendo pertanto rispondere di sequestro di persona in concorso con omicidio volontario).

  • Riferimenti normativi: artt. 575, 605 comma 2 n. 1 c.p.

REATI CONTRO LA PERSONA – SEQUESTRO DI PERSONA – OMICIDIO DOLOSO – DOLO EVENTUALE – CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE – Fattispecie.

Non giustifica la concessione delle circostanze attenuanti generiche la condizione di tossicodipendenza dell’autore di condotte particolarmente gravi che ha serbato, per tutto il corso delle indagini e del processo, condotte oblique, fuorvianti e contradditorie, indizianti la sua personalità negativa nonché violative di principi processuali fondamentali (fattispecie in cui era affermata la responsabilità penale di un soggetto tossicodipendente per i delitti di sequestro di persona e omicidio volontario, a titolo di dolo eventuale, con l’aggravante dell’aver commesso i fatti ai danni dell’ascendente, e veniva esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che l’imputato non si era limitato a negare gli addebiti o a mentire in merito agli stessi, ma aveva esplicitamente accusato di alcuni tra i reati a lui ascritti soggetti ad essi del tutto estranei).

  • Riferimenti normativi: artt. 575, 605 comma 2 n. 1 c.p.

REATI CONTRO LA PERSONA – SEQUESTRO DI PERSONA – OMICIDIO DOLOSO – Detenzione illegale di armi – Continuazione – Sussistenza.

In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81 comma 2 c.p., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso il vincolo della continuazione in ordine ai reati contestati di sequestro di persona, lesioni e illegale detenzione di armi, non essendo stati tutti i reati previamente rappresentati e deliberati, trovando la propria genesi nella condotta di vita sregolata dell’imputato).

  • Riferimenti normativi: art. 81 comma 2 c.p.; artt. 575, 605 comma 2 n. 1 c.p.; artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Scarica la sentenza in formato PDF

Scarica la massimazione della sentenza in formato PDF

 

Ultima modifica 24 Giugno 2022